{"id":21875,"date":"2026-05-24T18:27:39","date_gmt":"2026-05-24T18:27:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stilman.org\/disegno-di-legge-proprieta-non-reclamate-presso-enti-finanziari-e-sviluppo-del-terzo-settore\/"},"modified":"2026-06-30T19:55:08","modified_gmt":"2026-06-30T19:55:08","slug":"disegno-di-legge-proprieta-non-reclamate-presso-enti-finanziari-e-sviluppo-del-terzo-settore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.stilman.org\/it\/disegno-di-legge-proprieta-non-reclamate-presso-enti-finanziari-e-sviluppo-del-terzo-settore\/","title":{"rendered":"Disegno di legge &#8211; Propriet\u00e0 non reclamate presso enti finanziari e sviluppo del terzo settore"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disegno di legge &#8211; Autore: Gabriel Stilman<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Propriet\u00e0 non reclamate presso enti finanziari e sviluppo del terzo settore (Repubblica Argentina)<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 1. Qualora per pi\u00f9 di tre anni un cliente di un ente soggetto alla Legge sugli enti finanziari n. 21.526 e successive modifiche non effettui alcun movimento in nessuna delle consistenze, investimenti, fondi o attivit\u00e0 di qualsiasi natura posseduti presso l&#8217;ente rispettivo, e l&#8217;ente non abbia traccia di contatto effettivo da parte del cliente o dei suoi successori o rappresentanti durante tale periodo, l&#8217;ente dovr\u00e0 intraprendere le ragionevoli diligenze volte a riprendere il contatto con il cliente. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 2. Nel caso in cui la somma del valore delle consistenze, investimenti, fondi o attivit\u00e0 sia inferiore a (500 $), l&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 1 si considerer\u00e0 soddisfatto con una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Argentina, almeno per una volta, del nome e cognome completo o della ragione sociale del titolare o dei titolari, dell&#8217;importo o del valore dell&#8217;attivit\u00e0 e dell&#8217;indicazione della filiale dell&#8217;ente finanziario presso cui le attivit\u00e0 sono depositate. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 3. Se trascorrono cinque anni senza alcun movimento da parte di un cliente in nessuna delle consistenze, investimenti, fondi o attivit\u00e0 di qualsiasi natura, e non si ha traccia di contatto effettivo da parte dello stesso durante tale periodo, le attivit\u00e0 saranno trasferite in custodia, nella loro valuta di origine quando si tratti di somme di denaro, al Banco de la Naci\u00f3n Argentina. Il Banco de la Naci\u00f3n Argentina manterr\u00e0 tali attivit\u00e0 a nome dei rispettivi titolari, percependo le stesse commissioni che riceve per attivit\u00e0 simili del suo portafoglio clienti. Le somme di denaro matureranno il tasso passivo vigente per i depositi in conto di risparmio.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 4. Quando le consistenze, gli investimenti, i fondi o le attivit\u00e0 siano di titolarit\u00e0 di pi\u00f9 di una persona fisica o giuridica, le condizioni descritte negli articoli precedenti affinch\u00e9 nascano gli obblighi a carico degli enti finanziari dovranno verificarsi per tutti i contitolari dell&#8217;attivit\u00e0 in questione. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 5. Al momento del trasferimento delle attivit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 3, gli enti finanziari informeranno il Banco de la Naci\u00f3n Argentina su: <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) Nome completo o ragione sociale del titolare o dei titolari.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) Descrizione dell&#8217;attivit\u00e0 e suo importo o valore di mercato al momento del trasferimento.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) Ultimo domicilio del titolare, secondo i registri dell&#8217;ente finanziario.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) Nel caso in cui il cliente abbia notificato all&#8217;ente finanziario un ente di pubblica utilit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 14 della presente, il nome di tale ente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e) Qualsiasi altra informazione considerata rilevante ai fini della localizzazione del titolare delle attivit\u00e0 o dei suoi successori.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 6. Sono esclusi dal regime della presente legge i beni soggetti a misure cautelari vigenti. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 7. \u00c8 istituito il Registro delle attivit\u00e0 finanziarie non reclamate, che sar\u00e0 gestito dal Banco de la Naci\u00f3n Argentina. Nel Registro saranno iscritti i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell&#8217;articolo 5, nonch\u00e9 la data in cui ogni attivit\u00e0 \u00e8 stata trasferita al Banco de la Naci\u00f3n Argentina e la data della sua prima pubblicazione nel Registro. Il Registro sar\u00e0 consultabile pubblicamente, liberamente e gratuitamente da chiunque e le informazioni in esso contenute dovranno essere rese disponibili tramite internet, fatti salvi altri mezzi che verranno designati.       <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 8. Il Banco de la Naci\u00f3n Argentina ricever\u00e0 i reclami presentati da chi vanti diritti sulle attivit\u00e0 pubblicate nel Registro, nonch\u00e9 i documenti e le prove che accreditino tale diritto. Nel caso in cui ritenga che il diritto a un&#8217;attivit\u00e0 sia stato debitamente accreditato, proceder\u00e0 al relativo pagamento. I reclami e il regime della loro impugnazione sono disciplinati dal diritto privato.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 9. Se un&#8217;attivit\u00e0 trasferita ai sensi della presente legge al Banco de la Naci\u00f3n Argentina non viene reclamata da alcuno entro il termine di cinque anni dalla sua pubblicazione da parte del Banco de la Naci\u00f3n Argentina, la stessa si presumer\u00e0 abbandonata dal titolare o dai titolari e dovr\u00e0 essere trasferita in propriet\u00e0 a favore del Ministero dell&#8217;Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Nazione, previa conversione in valuta nazionale. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 10. Quando, a causa di difficolt\u00e0 o impossibilit\u00e0 di fatto, sia stato temporaneamente impedito al titolare o ai suoi successori l&#8217;esercizio dei propri diritti, i giudici sono autorizzati a liberarlo dalla presunzione di abbandono stabilita dall&#8217;articolo 9 e dalle sue conseguenze, se dopo la cessazione di tale impedimento il titolare o i suoi successori abbiano fatto valere i propri diritti entro il termine di tre mesi. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 11. Le attivit\u00e0 trasferite in propriet\u00e0 al Ministero dell&#8217;Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Nazione saranno destinate al miglioramento delle infrastrutture e alla formazione dei docenti in materia di istruzione primaria. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 12. Il Ministero dell&#8217;Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Nazione render\u00e0 pubbliche e manterr\u00e0 aggiornate, anche con mezzi digitali, le informazioni relative alle somme di denaro ricevute ai sensi della presente Legge e alla destinazione data alle stesse. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 13. Nessun ente soggetto alla Legge sugli enti finanziari n. 21.526 e successive modifiche potr\u00e0 inserire sotto la voce \u201csaldi immobilizzati\u201d o simili le consistenze, gli investimenti, i fondi o le attivit\u00e0, n\u00e9 potr\u00e0 addebitare commissioni o costi per servizi non effettivamente prestati. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 14. Ogni persona fisica o giuridica avr\u00e0 il diritto, in qualsiasi momento, di notificare all&#8217;ente finanziario di cui \u00e8 cliente o al Banco de la Naci\u00f3n Argentina la propria volont\u00e0 che, nel caso in cui le proprie attivit\u00e0 si presumano abbandonate ai sensi della presente legge, il trasferimento previsto dall&#8217;articolo 9 avvenga a favore di uno degli enti iscritti nel Registro Nazionale degli Enti di Pubblica Utilit\u00e0 o in qualsiasi Registro degli Enti di Pubblica Utilit\u00e0 tenuto da una Provincia o un Comune. In tali casi, il Banco de la Naci\u00f3n Argentina effettuer\u00e0 il trasferimento previsto dall&#8217;articolo 9 a favore dell&#8217;ente di pubblica utilit\u00e0 designato dal cliente, a condizione che l&#8217;ente di pubblica utilit\u00e0:  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) Accetti il trasferimento. L&#8217;accettazione del trasferimento comporter\u00e0 l&#8217;accordo da parte dell&#8217;ente di pubblica utilit\u00e0 sul fatto che le informazioni dei suoi registri siano di natura pubblica e che l&#8217;ente sia soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni pubbliche ai sensi dell&#8217;articolo 2 del Regolamento Generale di Accesso alle Informazioni Pubbliche per il Potere Esecutivo Nazionale approvato come Allegato II del Decreto 1172\/2003. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) Renda pubblici e mantenga aggiornati i propri conti, anche con mezzi digitali, con il dettaglio delle somme di denaro ricevute ai sensi della presente legge e della destinazione data alle stesse.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 15. Ai fini della notifica prevista dall&#8217;articolo precedente, in ogni contratto di adesione tra un cliente e un ente soggetto alla Legge 21.526 sar\u00e0 inclusa una clausola da completare con il nome dell&#8217;ente di pubblica utilit\u00e0 indicato dal cliente o la designazione del Ministero dell&#8217;Istruzione, della Scienza e della Tecnologia. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 16. Nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile o non proceda il trasferimento previsto dall&#8217;articolo 9 a favore di un ente di pubblica utilit\u00e0 designato dal cliente, il trasferimento avverr\u00e0 a favore del Ministero dell&#8217;Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Nazione. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 17. Si aggiunge come Articolo 39 bis della Legge sugli enti finanziari n. 21.526 e successive modifiche il seguente: <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 39 bis. \u00c8 altres\u00ec esclusa dal dovere di segretezza l&#8217;informazione che gli enti finanziari devono trasmettere al Registro delle attivit\u00e0 finanziarie non reclamate in conformit\u00e0 alle leggi vigenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disegno di legge &#8211; Autore: Gabriel Stilman Propriet\u00e0 non reclamate presso enti finanziari e sviluppo del terzo settore (Repubblica Argentina) Articolo 1. 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