Disegno di legge – Proprietà non reclamate presso enti finanziari e sviluppo del terzo settore

Disegno di legge – Autore: Gabriel Stilman

Proprietà non reclamate presso enti finanziari e sviluppo del terzo settore (Repubblica Argentina)

Articolo 1. Qualora per più di tre anni un cliente di un ente soggetto alla Legge sugli enti finanziari n. 21.526 e successive modifiche non effettui alcun movimento in nessuna delle consistenze, investimenti, fondi o attività di qualsiasi natura posseduti presso l’ente rispettivo, e l’ente non abbia traccia di contatto effettivo da parte del cliente o dei suoi successori o rappresentanti durante tale periodo, l’ente dovrà intraprendere le ragionevoli diligenze volte a riprendere il contatto con il cliente.

Articolo 2. Nel caso in cui la somma del valore delle consistenze, investimenti, fondi o attività sia inferiore a (500 $), l’obbligo di cui all’articolo 1 si considererà soddisfatto con una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Argentina, almeno per una volta, del nome e cognome completo o della ragione sociale del titolare o dei titolari, dell’importo o del valore dell’attività e dell’indicazione della filiale dell’ente finanziario presso cui le attività sono depositate.

Articolo 3. Se trascorrono cinque anni senza alcun movimento da parte di un cliente in nessuna delle consistenze, investimenti, fondi o attività di qualsiasi natura, e non si ha traccia di contatto effettivo da parte dello stesso durante tale periodo, le attività saranno trasferite in custodia, nella loro valuta di origine quando si tratti di somme di denaro, al Banco de la Nación Argentina. Il Banco de la Nación Argentina manterrà tali attività a nome dei rispettivi titolari, percependo le stesse commissioni che riceve per attività simili del suo portafoglio clienti. Le somme di denaro matureranno il tasso passivo vigente per i depositi in conto di risparmio.

Articolo 4. Quando le consistenze, gli investimenti, i fondi o le attività siano di titolarità di più di una persona fisica o giuridica, le condizioni descritte negli articoli precedenti affinché nascano gli obblighi a carico degli enti finanziari dovranno verificarsi per tutti i contitolari dell’attività in questione.

Articolo 5. Al momento del trasferimento delle attività ai sensi dell’articolo 3, gli enti finanziari informeranno il Banco de la Nación Argentina su:

a) Nome completo o ragione sociale del titolare o dei titolari.

b) Descrizione dell’attività e suo importo o valore di mercato al momento del trasferimento.

c) Ultimo domicilio del titolare, secondo i registri dell’ente finanziario.

d) Nel caso in cui il cliente abbia notificato all’ente finanziario un ente di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 14 della presente, il nome di tale ente.

e) Qualsiasi altra informazione considerata rilevante ai fini della localizzazione del titolare delle attività o dei suoi successori.

Articolo 6. Sono esclusi dal regime della presente legge i beni soggetti a misure cautelari vigenti.

Articolo 7. È istituito il Registro delle attività finanziarie non reclamate, che sarà gestito dal Banco de la Nación Argentina. Nel Registro saranno iscritti i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 5, nonché la data in cui ogni attività è stata trasferita al Banco de la Nación Argentina e la data della sua prima pubblicazione nel Registro. Il Registro sarà consultabile pubblicamente, liberamente e gratuitamente da chiunque e le informazioni in esso contenute dovranno essere rese disponibili tramite internet, fatti salvi altri mezzi che verranno designati.

Articolo 8. Il Banco de la Nación Argentina riceverà i reclami presentati da chi vanti diritti sulle attività pubblicate nel Registro, nonché i documenti e le prove che accreditino tale diritto. Nel caso in cui ritenga che il diritto a un’attività sia stato debitamente accreditato, procederà al relativo pagamento. I reclami e il regime della loro impugnazione sono disciplinati dal diritto privato.

Articolo 9. Se un’attività trasferita ai sensi della presente legge al Banco de la Nación Argentina non viene reclamata da alcuno entro il termine di cinque anni dalla sua pubblicazione da parte del Banco de la Nación Argentina, la stessa si presumerà abbandonata dal titolare o dai titolari e dovrà essere trasferita in proprietà a favore del Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Nazione, previa conversione in valuta nazionale.

Articolo 10. Quando, a causa di difficoltà o impossibilità di fatto, sia stato temporaneamente impedito al titolare o ai suoi successori l’esercizio dei propri diritti, i giudici sono autorizzati a liberarlo dalla presunzione di abbandono stabilita dall’articolo 9 e dalle sue conseguenze, se dopo la cessazione di tale impedimento il titolare o i suoi successori abbiano fatto valere i propri diritti entro il termine di tre mesi.

Articolo 11. Le attività trasferite in proprietà al Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Nazione saranno destinate al miglioramento delle infrastrutture e alla formazione dei docenti in materia di istruzione primaria.

Articolo 12. Il Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Nazione renderà pubbliche e manterrà aggiornate, anche con mezzi digitali, le informazioni relative alle somme di denaro ricevute ai sensi della presente Legge e alla destinazione data alle stesse.

Articolo 13. Nessun ente soggetto alla Legge sugli enti finanziari n. 21.526 e successive modifiche potrà inserire sotto la voce “saldi immobilizzati” o simili le consistenze, gli investimenti, i fondi o le attività, né potrà addebitare commissioni o costi per servizi non effettivamente prestati.

Articolo 14. Ogni persona fisica o giuridica avrà il diritto, in qualsiasi momento, di notificare all’ente finanziario di cui è cliente o al Banco de la Nación Argentina la propria volontà che, nel caso in cui le proprie attività si presumano abbandonate ai sensi della presente legge, il trasferimento previsto dall’articolo 9 avvenga a favore di uno degli enti iscritti nel Registro Nazionale degli Enti di Pubblica Utilità o in qualsiasi Registro degli Enti di Pubblica Utilità tenuto da una Provincia o un Comune. In tali casi, il Banco de la Nación Argentina effettuerà il trasferimento previsto dall’articolo 9 a favore dell’ente di pubblica utilità designato dal cliente, a condizione che l’ente di pubblica utilità:

a) Accetti il trasferimento. L’accettazione del trasferimento comporterà l’accordo da parte dell’ente di pubblica utilità sul fatto che le informazioni dei suoi registri siano di natura pubblica e che l’ente sia soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Generale di Accesso alle Informazioni Pubbliche per il Potere Esecutivo Nazionale approvato come Allegato II del Decreto 1172/2003.

b) Renda pubblici e mantenga aggiornati i propri conti, anche con mezzi digitali, con il dettaglio delle somme di denaro ricevute ai sensi della presente legge e della destinazione data alle stesse.

Articolo 15. Ai fini della notifica prevista dall’articolo precedente, in ogni contratto di adesione tra un cliente e un ente soggetto alla Legge 21.526 sarà inclusa una clausola da completare con il nome dell’ente di pubblica utilità indicato dal cliente o la designazione del Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia.

Articolo 16. Nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile o non proceda il trasferimento previsto dall’articolo 9 a favore di un ente di pubblica utilità designato dal cliente, il trasferimento avverrà a favore del Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Nazione.

Articolo 17. Si aggiunge come Articolo 39 bis della Legge sugli enti finanziari n. 21.526 e successive modifiche il seguente:

Articolo 39 bis. È altresì esclusa dal dovere di segretezza l’informazione che gli enti finanziari devono trasmettere al Registro delle attività finanziarie non reclamate in conformità alle leggi vigenti.